Regolamento del Verde Pubblico e Privato e Del Paesaggio di Roma.

Regolamento del Verde Pubblico e Privato e Del Paesaggio di Roma.

Più di trecento emendamenti presentati dai consiglieri di maggioranza e di opposizione, molti su suggerimento e richiesti dalle associazioni e dai comitati. La discussione sul Regolamento del Verde si sposta in Commissione Ambiente, per cercare di trovare un accordo su alcune modifiche condivise. Anche noi abbiamo fatto una lettura attenta del testo, e nell’approfondimento vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto.
Di Susanna Spafford

Per approfondire: 

Legislatura: Comune Roma 2016-2021

Abbiamo letto in modo comparato il testo 2019 e il testo 2021, partecipato alla diretta di Carte in Regola del 21 gennaio scorso, nella quale abbiamo posto alcune domande, letto i diversi appelli pro e contro l’approvazione, con modifiche, divulgati da contrapposti gruppi di associazioni e comitati e seguito la Commissione Ambiente dell’8 marzo 2021.

La mia opinione è che questo regolamento rappresenti un notevole passo in avanti rispetto alla situazione attuale e che alcuni punti controversi potrebbero essere agevolmente chiariti e corretti senza eccessiva difficoltà.

I punti più importanti

Mi sembrano molto importanti le previsioni relative a:

  • la redazione e pubblicazione su un data base accessibile al pubblico del censimento degli alberi e del catasto delle aree verdi, nel quale dovranno essere annotati anche i patti di collaborazione con la cittadinanza attiva, nonché lo stato giuridico, l’utilizzo e gli eventuali affidamenti degli immobili esistenti all’interno delle aree stesse;
  • la previsione della redazione del piano di sviluppo del verde (elaborato di supporto del P.R.G.)
  • la previsione della costituzione di una Consulta del Verde
  • la previsione di obblighi di informazione preventiva alla cittadinanza per gli interventi programmati di potatura e/o abbattimenti sulle alberate;
  • la pubblicazione degli studi di fattibilità, con possibilità per la cittadinanza di presentare osservazioni e suggerimenti, per i progetti di realizzazione di nuove aree verdi;
  • riconoscimento della funzione ecologica e paesaggistica del verde privato, con obbligo di autorizzazione per gli interventi di potatura e abbattimento anche per il verde privato, con estensione della tutela a tutti gli alberi con diametro del tronco superiore a 25 cm., anche nelle zone non vincolate;
  • la programmazione annuale degli interventi di ordinaria cura e gestione del verde c.d. “orizzontale” (prati, siepi e arbusti) e delle potature delle alberature stradali;
  • la disciplina delle potature, con l’esplicita affermazione che esse sono da eseguirsi solo sulle alberature stradali, solo se necessarie, con divieto delle pratiche scorrette quali la capitozzatura e di intervenire nel periodo di nidificazione;
  • l’introduzione della figura del Curatore per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei, dotato degli idonei titoli professionali, al quale sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione del bene, da gestire nel rispetto della Carta di Firenze.

sono cose che la cittadinanza attiva chiede da sempre.

I punti controversi

Entrando più nello specifico di alcuni punti controversi osservo:

Adozione e affidamento di aree verdi e alberi e alberate

Art. 9 e art. 10 la possibilità di assumere l’impegno di provvedere alla cura di aree verdi e singoli alberi o alberate è stata estesa anche a soggetti imprenditoriali e persone giuridiche. La posizione non è condivisa da parte dei commentatori e sul punto vi è una proposta di emendamento del Consigliere on. Fassina.

Alberi e alberate stradali

Art. 17 :  definisce le dimensioni dell’Area di Pertinenza dell’Albero A.P.A. e della Zona di Protezione Radicale Z.P.R. a seconda della classe dimensionale della specie (prima, seconda e terza grandezza). Tale previsione è fondamentale per garantire agli alberi da impiantare lo spazio adeguato al loro sviluppo fino a maturità. Tuttavia, viene specificato che “Per nuovo impianto si intende quello non effettuato in sostituzione di piante eliminate” (quindi, in caso di sostituzione di piante già esistenti ed eliminate, non è necessario rispettare le dimensioni dell’A.P.A.  e della Z.P.R., né le distanze e i sesti d’impianto di cui ai successivi articoli, ove ciò dovesse impedire la sostituzione, che va effettuata in ogni caso).

Art. 18: impone, nella scelta delle specie, di tenere presente il contesto storico paesaggistico e, nelle “zone storiche” (non meglio definite) la tutela e il ripristino specificamente di Olmi, Platani e Pini in quanto caratteristici di determinati periodi storici. I relatori della diretta facebook di Carte in Regola non sono stati in grado di dare una risposta univoca alla domanda su che cosa s’intenda per “zona storica”, termine che non compare nel PRG di Roma, nel PTPR Lazio o nella legislazione statale, limitandosi a dire che non spetta al Regolamento stabilirlo (!). In ogni caso, è stato osservato che, dato il contesto paesaggistico, che vede il Pino protagonista anche nelle zone periferiche, lungo le Consolari e nell’Agro, la disposizione in esame dovrebbe non solo consentire, ma quasi imporre un abbondante uso della specie anche nei nuovi progetti.

Rispetto alla prima versione, è sparito l’obbligo di adeguata informazione preventiva alla cittadinanza sulle opere di rinnovo di un’intera alberata o di sue parti significative, che riappare, però, nell’art. 32.

Art. 19: per i nuovi impianti di alberature stradali detta regole molto onerose in termini di spazio = per l’uso di alberi di prima grandezza ci vogliono marciapiedi di 5 metri e oltre di larghezza.  Ciò ha suscitato preoccupazione, per un possibile limite nella scelta di specie nei nuovi viali alberati. Tuttavia, occorre considerare che la disposizione dovrebbe essere applicata solo nelle zone di nuova edificazione in quanto, al comma 21 è previsto tutte le regole di cui agli articoli 18 (?), 19, 20 e 21 possono essere derogate, previo percorso partecipativo, nelle zone già urbanizzate gravemente carenti di verde verticale, al fine di promuovere il rinverdimento dell’area e il comma 22 prescrive che Il ripristino di alberate storiche è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento. Qui si pone lo stesso problema definitorio delle “zone storiche”: quali sono le “alberate storiche”? I relatori della diretta facebook hanno risposto che l’elenco verrà definito in sede di redazione del Piano del Verde. Sono stati proposti emendamenti per estendere il principio anche alle alberate che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico e culturale per la città.

Positive le regole tecniche prescritte per i nuovi impianti: utilizzo delle moderne tecniche idonee ad agevolare e guidare lo sviluppo delle radici nei nuovi impianti stradali o nelle piazze, e ridurre le possibili interferenze dell’apparato radicale con manufatti esistenti e da realizzare e di favorire la longevità degli alberi, quali, ad esempio le vie preferenziali per le radici (root paths), le trincee di suolo (soil trenches), le volte con suolo (soil vaults), le pavimentazioni sospese su celle (soil cells), suoli strutturali (structural soil); adozione delle tecniche agronomiche e di arboricoltura urbana più aggiornate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni, da specificare negli elaborati progettuali;  quando i nuovi impianti di alberature sono effettuati a livello del piano stradale, è obbligatoria l’installazione di dissuasori con caratteristiche tali da garantire la protezione da urti e il benessere della piante.

Progettazione di parchi, giardini e verde funzionale

A questo tema è dedicato il Titolo III.

Ci sono spunti e novità interessanti, fra le quali:

  • il riconoscimento e la tutela di aree naturali e aree umide di neoformazione;
  • l’attenzione alla qualità e professionalità nella progettazione di tutte le aree a verde, anche private, con inclusione nel team di progettazione delle idonee figure tecniche;
  • la prescrizione dell’integrazione della vegetazione spontanea preesistente nelle nuove progettazioni;
  • l’obbligo di corredare ogni progetto con un piano manutentivo;
  • la previsione (art. 21 n. 8) della pubblicazione del piano di fattibilità, con possibilità per comitati, associazioni e ordini professionali di partecipare con osservazioni e suggerimenti alla progettazione degli interventi di realizzazione ex novo o di riqualificazione di qualsiasi area verde di proprietà di Roma capitale o da essa gestita.

Il punto critico, già sottolineato da più parti, è che  sia l’art. 21 sulle aree verdi in generale, ai n.9, n. 12 e n. 14, che l’art. 25 sul verde scolastico, e l’art. 27 sul verde nelle aree di parcheggio, in merito ai criteri di scelta delle specie, risultano penalizzanti per specie ornamentali ampiamente diffuse e in particolare per i Pini, facendo riferimento alla preferenza per le specie autoctone (e non anche a quelle naturalizzate) e, in senso negativo, pur non nominando espressamente la specie,  a “frutti pesanti”, “radici superficiali”, “presenza di resina”, “suscettibilità alla processionaria”; nella scheda dell’allegato 4 sulle caratteristiche delle piante adatte per Roma, dedicata al Pino, viene specificato che esso “non è adatto per le alberate stradali”.

Su questi punti sono stati proposti emendamenti correttivi.

Al Titolo IV, tutela e interventi

con gli art. 28 e art. 29 si introducono nuove categorie di alberi e arbusti protetti oltre a quelli monumentali iscritti nell’elenco di cui alla legge 10/2013 e a quelli segnalati e candidati all’iscrizione. Infatti, all’art. 28 è prevista l’individuazione, da parte del comune, di alberi di pregio che, pur non avendo i requisiti di monumentalità, sono assoggettati alla medesima tutela rafforzata. Inoltre, l’Art. 29 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive prescrive quanto segue:

  1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm (Ø > 25 cm), misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico.
  2. Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente Regolamento, anche gli arbusti di particolare pregio, popolamenti omogenei isolati e le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest’ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco. Sono escluse da tutela, di cui al comma precedente, le specie infestanti, come la robinia, l’ailanto e altri popolamenti omogenei isolati.
  3. I proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità.
  4. Nell’ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi, gli arbusti e le siepi di pregio, di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva rilasciata, secondo la procedura di cui all’art. 40 del presente Regolamento, dal Dipartimento Tutela Ambientale.

Nell’art. 40 l’elenco delle piante, pubbliche e private, oggetto di speciale salvaguardia, per le quali è necessaria l’autorizzazione per ogni intervento è ancora più specifico, e comprende:

a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa;

b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento;

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;

d) nelle aree verdi, gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un’altezza di 130 cm dal suolo

e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone, ovvero alloctone se di particolare pregio, dei filari e

delle siepi naturali di particolare pregio per rarità della specie, per morfologia e vetustà, individuati attraverso il censimento del patrimonio verde;

f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

g) le palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto;

h) le palme dotate di più stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto;

i) le palme piantate in esecuzione di progetti edilizi pur non aventi le dimensioni di cui ai precedenti punti g) e h);

j) gli alberi da frutto di età superiore ai 30 anni;

k) gli alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i).

Uno degli emendamenti proposti intende aggiungere a questo elenco gli esemplari della specie Pinus pinea.

Gli interventi su tutti questi esemplari, se di proprietà di Roma Capitale, devono essere oggetto di provvedimento motivato, ovvero se di proprietà di altri soggetti devono sempre essere autorizzati, (salvo i casi di imminente pericolo certificato da un tecnico abilitato) e le piante eventualmente eliminate devono essere sostituite entro il termine di un anno.

Sempre nel titolo IV sono prescritti i criteri per la programmazione e l’esecuzione dei periodici interventi di ordinaria cura e manutenzione delle aree verdi (art. 31 ) e degli interventi di potatura e rinnovo delle alberate stradali, nonché degli interventi urgenti per situazioni di pericolo (art. 32) e viene introdotto l’obbligo di fornire adeguata pubblicità ed informazione alla cittadinanza in merito alle ragioni di merito delle scelte. Su tale punto sono stati presentati emendamenti per portare da 10 a 30 giorni prima dell’inizio dei lavori il termine di pubblicazione del progetto.

L’art. 33 è dedicato alle potature; fa riferimento all’allegato 9, per prescrivere regole tecniche del tutto condivisibili e stabilisce il divieto di capitozzatura e di effettuare interventi nel periodo della nidificazione.

 

Capitolo 3 parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Per la gestione delle aree verdi storiche e vincolate è previsto che “All’interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. Al Curatore sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire”.

Si tratta di una novità interessante, vista la delicatezza della responsabilità connessa con il mantenimento di beni così importanti.

 

Un commento

  1. Franco

    Buongiorno nel mio condominio sito a Roma in via ascrea n32, i piani terra delle 2 palazzine sono provvisti di giardini privati con appezzamenti di giardini che vanno dei 300mq ai 700 mq alcuni con orti e tutti con impianti fissi di irrigazione con acqua potabile di cui in particolar moto l’interno 1 pal A con consumo annuo di oltre 1000mq D’acqua (famiglia di 2 persone) e pagando L’acqua con il metodo della prima fascia . più volte ho informato il comune di Roma ma non ha avuto riscontro .In questo periodo di siccità spero che qualcuno prenda provvedimeni in merito .Grazie

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